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Articolo 3 – Uguaglianza davanti alla legge
Updated on 5 lug 2026
Article languageItaliano
(1) Tutti gli esseri umani sono uguali davanti alla legge.
(2) Uomini e donne hanno pari diritti. Lo Stato promuove l’effettiva realizzazione della parità tra donne e uomini e si adopera per eliminare le disuguaglianze esistenti.
(3) Nessuno può essere favorito o svantaggiato a causa del suo sesso, della sua origine, della sua razza, della sua lingua, della sua patria e provenienza, della sua fede o delle sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere svantaggiato a causa della sua disabilità.