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Articolo 12a – Servizio militare e servizio civile sostitutivo
Updated on 5 lug 2026
Article languageItaliano
(1) Gli uomini, a partire dal compimento del diciottesimo anno di età, possono essere obbligati a prestare servizio nelle forze armate, nella Guardia di frontiera federale o in un’organizzazione di protezione civile.
(2) Chi, per motivi di coscienza, rifiuta il servizio militare armato può essere obbligato a svolgere un servizio sostitutivo. La durata del servizio sostitutivo non deve superare quella del servizio militare. I dettagli sono regolati da una legge che non deve ledere la libertà di coscienza e deve prevedere anche una forma di servizio sostitutivo non collegata alle forze armate né alla Guardia di frontiera federale.
(3) Le persone soggette all’obbligo di servizio militare che non siano state chiamate al servizio ai sensi dei commi (1) o (2) possono, in caso di stato di difesa, essere obbligate per legge o in base a una legge a svolgere servizi civili a fini di difesa, inclusa la protezione della popolazione civile, nell’ambito di rapporti di lavoro. Gli obblighi in rapporti di servizio di diritto pubblico sono consentiti solo per lo svolgimento di compiti di polizia o di funzioni autoritative della pubblica amministrazione che possono essere adempiute esclusivamente in tali rapporti. I rapporti di lavoro di cui alla prima frase possono essere istituiti nelle forze armate, nel settore del loro approvvigionamento o nella pubblica amministrazione; gli obblighi lavorativi nel settore dell’approvvigionamento della popolazione civile sono consentiti solo per soddisfare bisogni essenziali o garantire la protezione.
(4) Se, in caso di stato di difesa, il fabbisogno di servizi civili nel settore sanitario e assistenziale civile, nonché nell’organizzazione ospedaliera militare fissa, non può essere soddisfatto su base volontaria, le donne di età compresa tra i diciotto e i cinquantacinque anni possono essere obbligate per legge o in base a una legge a svolgere tali servizi. In nessun caso possono essere obbligate a prestare servizio armato.
(5) Prima dello stato di difesa, gli obblighi ai sensi del comma (3) possono essere stabiliti solo conformemente all’articolo 80a, comma (1). Per la preparazione ai servizi di cui al comma (3) che richiedono conoscenze o capacità particolari, la partecipazione a corsi di formazione può essere resa obbligatoria per legge o in base a una legge. In tal caso, la prima frase non si applica.
(6) Se, in caso di stato di difesa, il fabbisogno di manodopera nei settori indicati nel comma (3), seconda frase, non può essere soddisfatto su base volontaria, la libertà dei tedeschi di lasciare la propria professione o il proprio posto di lavoro può essere limitata per legge o in base a una legge al fine di garantire tale fabbisogno. Prima dello stato di difesa, si applica di conseguenza il comma (5), prima frase.