Articolo 4 – Libertà di religione e di coscienza
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Constitutional law

Articolo 4 – Libertà di religione e di coscienza

Updated on 5 lug 2026

Article languageItaliano
(1) La libertà di fede e di coscienza, nonché la libertà di professare convinzioni religiose e filosofiche, sono inviolabili.
(2) Il libero esercizio della religione è garantito.
(3) Nessuno può essere costretto, contro la propria coscienza, a prestare servizio militare armato. I dettagli sono regolati da una legge federale.
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