Articolo 10 – Segretezza della corrispondenza, della posta e delle telecomunicazioni
Loading
Constitutional law

Articolo 10 – Segretezza della corrispondenza, della posta e delle telecomunicazioni

Updated on 5 lug 2026

Article languageItaliano
(1) La segretezza della corrispondenza, nonché quella della posta e delle telecomunicazioni, è inviolabile.
(2) Le limitazioni possono essere disposte solo in base a una legge. Se tali limitazioni servono a proteggere l’ordine democratico libero oppure l’esistenza o la sicurezza della Federazione o di un Land, la legge può prevedere che la persona interessata non venga informata e che, in luogo del ricorso al giudice, sia effettuato un controllo da parte di organi e organi ausiliari designati dalla rappresentanza del popolo.
More in this category(5)