Articolo 9 – Libertà di associazione
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Constitutional law

Articolo 9 – Libertà di associazione

Updated on 5 lug 2026

Article languageItaliano
(1) Tutti i tedeschi hanno il diritto di costituire associazioni e società.
(2) Le associazioni i cui scopi o le cui attività siano contrari alle leggi penali, oppure che siano dirette contro l’ordinamento costituzionale o contro l’idea della comprensione tra i popoli, sono vietate.
(3) Il diritto di costituire associazioni per la tutela e il miglioramento delle condizioni di lavoro ed economiche è garantito a tutti e per tutte le professioni. Gli accordi che limitano tale diritto o mirano a ostacolarlo sono nulli; le misure dirette a tale scopo sono illegittime. Le misure adottate ai sensi dell’articolo 12a, dell’articolo 35 commi 2 e 3, dell’articolo 87a comma 4 e dell’articolo 91 non possono essere dirette contro conflitti di lavoro condotti da associazioni nel senso della prima frase per la tutela e il miglioramento delle condizioni di lavoro ed economiche.
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