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Articolo 7 – Sistema scolastico
Updated on 5 lug 2026
Article languageItaliano
(1) L’intero sistema scolastico è sotto la vigilanza dello Stato.
(2) I genitori o i tutori legali hanno il diritto di decidere sulla partecipazione del bambino all’insegnamento religioso.
(3) L’insegnamento della religione è materia ordinaria nelle scuole pubbliche, ad eccezione delle scuole laiche. Fermo restando il diritto di vigilanza dello Stato, l’insegnamento religioso è impartito in conformità ai principi delle comunità religiose. Nessun insegnante può essere obbligato, contro la propria volontà, a impartire l’insegnamento religioso.
(4) Il diritto di istituire scuole private è garantito. Le scuole private che sostituiscono quelle pubbliche necessitano dell’autorizzazione dello Stato e sono soggette alle leggi dei Länder. L’autorizzazione deve essere concessa se le scuole private non risultano inferiori a quelle pubbliche per quanto riguarda gli obiettivi educativi, le strutture e la qualificazione scientifica del personale docente, e se non viene favorita la separazione degli alunni in base alle condizioni economiche dei genitori. L’autorizzazione deve essere negata se la posizione economica e giuridica del personale docente non è adeguatamente garantita.
(5) Una scuola primaria privata è ammessa solo se l’autorità scolastica riconosce un particolare interesse pedagogico oppure, su richiesta dei genitori o dei tutori legali, se deve essere istituita come scuola comunitaria, scuola confessionale o scuola basata su una specifica visione del mondo, e se nel comune non esiste una scuola primaria pubblica di tale tipo.
(6) Le scuole preparatorie restano abolite.