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Articolo 6 – Matrimonio e famiglia
Updated on 5 lug 2026
Article languageItaliano
(1) Il matrimonio e la famiglia sono posti sotto la speciale protezione dell’ordinamento statale.
(2) La cura e l’educazione dei figli sono il diritto naturale dei genitori e, in primo luogo, un dovere che incombe su di loro. La comunità statale vigila sull’esercizio di questo diritto.
(3) I figli possono essere separati dalla famiglia contro la volontà delle persone responsabili della loro educazione solo in base a una legge, qualora tali persone vengano meno ai loro doveri o se i figli, per altri motivi, siano esposti al rischio di trascuratezza.
(4) Ogni madre ha diritto alla protezione e all’assistenza della comunità.
(5) Ai figli nati fuori dal matrimonio devono essere garantite per legge le stesse condizioni per il loro sviluppo fisico e psichico e per la loro posizione nella società come ai figli nati nel matrimonio.