Articolo 2 – Libertà personale
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Constitutional law

Articolo 2 – Libertà personale

Updated on 5 lug 2026

Article languageItaliano
(1) Ognuno ha diritto al libero sviluppo della propria personalità, a condizione che non violi i diritti altrui e non contrasti con l’ordine costituzionale o la legge morale.
(2) Ognuno ha diritto alla vita e all’integrità fisica. La libertà personale è inviolabile. A tali diritti si può intervenire solo in base a una legge.
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