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Articolo 17a – Limitazione dei diritti fondamentali in casi particolari
Updated on 5 lug 2026
Article languageItaliano
(1) Le leggi relative al servizio militare e al servizio civile sostitutivo possono prevedere che, per i membri delle forze armate e del servizio sostitutivo durante il periodo di servizio, possano essere limitati il diritto fondamentale di esprimere e diffondere liberamente la propria opinione mediante parola, scritto e immagini (articolo 5, comma 1, frase 1, prima parte), il diritto fondamentale alla libertà di riunione (articolo 8) e il diritto di petizione (articolo 17), nella misura in cui esso conferisce il diritto di presentare richieste o reclami insieme ad altri.
(2) Le leggi che servono agli scopi della difesa, compresa la protezione della popolazione civile, possono prevedere che i diritti fondamentali alla libertà di circolazione (articolo 11) e all’inviolabilità del domicilio (articolo 13) possano essere limitati.
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