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Articolo 19 – Limitazione dei diritti fondamentali – Tutela giurisdizionale
Updated on 5 lug 2026
Article languageItaliano
(1) Nella misura in cui, secondo la presente Legge fondamentale, un diritto fondamentale può essere limitato da una legge o in base a una legge, tale legge deve avere carattere generale e non riferirsi soltanto a un caso singolo. Inoltre, la legge deve indicare il diritto fondamentale citando l’articolo corrispondente.
(2) In nessun caso può essere intaccato il contenuto essenziale di un diritto fondamentale.
(3) I diritti fondamentali si applicano anche alle persone giuridiche nazionali, nella misura in cui la loro natura lo consenta.
(4) Se i diritti di una persona sono violati dal potere pubblico, essa ha diritto di ricorrere ai tribunali. In assenza di una diversa competenza, si applica la giurisdizione ordinaria. L’articolo 10, comma 2, frase 2 resta invariato.
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