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Articolo 16 – Cittadinanza – Estradizione
Updated on 5 lug 2026
Article languageItaliano
(1) La cittadinanza tedesca non può essere revocata. La perdita della cittadinanza può avvenire solo in base a una legge e, contro la volontà dell’interessato, soltanto se ciò non lo rende apolide.
(2) Nessun cittadino tedesco può essere estradato all’estero. Una disciplina diversa può essere prevista per legge per le estradizioni verso uno Stato membro dell’Unione europea o verso una corte internazionale, purché siano rispettati i principi dello Stato di diritto.