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Articolo 13 – Inviolabilità del domicilio
Updated on 5 lug 2026
Article languageItaliano
(1) Il domicilio è inviolabile.
(2) Le perquisizioni possono essere disposte solo da un giudice o, in caso di pericolo imminente, anche da altre autorità previste dalla legge, e possono essere eseguite solo nelle forme prescritte dalla legge.
(3) Se fatti specifici fanno sorgere il sospetto che qualcuno abbia commesso un reato particolarmente grave espressamente previsto dalla legge, per la persecuzione del reato possono essere impiegati, su autorizzazione giudiziaria, mezzi tecnici per la sorveglianza acustica delle abitazioni nelle quali si presume che l’indagato si trovi, qualora l’accertamento dei fatti con altri mezzi risulti sproporzionatamente difficile o privo di prospettive. La misura deve essere limitata nel tempo. L’autorizzazione è rilasciata da un collegio composto da tre giudici. In caso di pericolo imminente può essere rilasciata anche da un solo giudice.
(4) Per prevenire pericoli urgenti per la sicurezza pubblica, in particolare un pericolo generale o un pericolo per la vita, l’uso di mezzi tecnici per la sorveglianza delle abitazioni è consentito solo sulla base di un’autorizzazione giudiziaria. In caso di pericolo imminente, la misura può essere disposta anche da un’altra autorità prevista dalla legge; la decisione giudiziaria deve essere ottenuta senza indugio.
(5) Se i mezzi tecnici sono destinati esclusivamente alla protezione delle persone impegnate in operazioni all’interno delle abitazioni, la misura può essere disposta da un’autorità prevista dalla legge. Un diverso utilizzo delle informazioni così ottenute è consentito solo ai fini del perseguimento penale o della prevenzione dei pericoli e soltanto se la legittimità della misura è stata previamente accertata da un giudice; in caso di pericolo imminente, la decisione giudiziaria deve essere ottenuta senza indugio.
(6) Il Governo federale informa annualmente il Bundestag sull’impiego dei mezzi tecnici ai sensi del comma (3), nonché, nell’ambito della competenza della Federazione, ai sensi del comma (4) e, nella misura in cui sia necessario un controllo giudiziario, ai sensi del comma (5). Un organo eletto dal Bundestag esercita il controllo parlamentare sulla base di tale relazione. I Länder garantiscono un controllo parlamentare equivalente.
(7) Per il resto, interventi e limitazioni sono consentiti solo per prevenire un pericolo generale o un pericolo per la vita di singole persone oppure, sulla base di una legge, anche per prevenire pericoli urgenti per la sicurezza e l’ordine pubblico, in particolare per porre rimedio alla carenza di alloggi, per combattere il rischio di epidemie o per proteggere i giovani a rischio.