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Articolo 11 – Libertà di circolazione
Updated on 5 lug 2026
Article languageItaliano
(1) Tutti i tedeschi godono della libertà di circolazione su tutto il territorio federale.
(2) Tale diritto può essere limitato solo per legge o in base a una legge e soltanto nei casi in cui non siano disponibili mezzi di sussistenza sufficienti e ne deriverebbe un particolare onere per la collettività, oppure quando la limitazione sia necessaria per prevenire una minaccia all’esistenza o all’ordine fondamentale democratico e libero della Federazione o di un Land, per combattere il pericolo di epidemie, catastrofi naturali o incidenti particolarmente gravi, per proteggere i giovani dal degrado o per prevenire reati.