Articolo 1 – Dignità umana
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Constitutional law

Articolo 1 – Dignità umana

Updated on 5 lug 2026

Article languageItaliano
(1) La dignità umana è inviolabile. Rispettarla e proteggerla è dovere di ogni autorità dello Stato.
(2) Perciò il popolo tedesco riconosce i diritti umani inviolabili e inalienabili come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo.
(3) I seguenti diritti fondamentali vincolano il potere legislativo, esecutivo e giudiziario in quanto diritto direttamente applicabile.
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