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Articolo 16a – Diritto d’asilo
Updated on 5 lug 2026
Article languageItaliano
(1) I perseguitati per motivi politici godono del diritto d’asilo.
(2) Il comma (1) non può essere invocato da chi entra da uno Stato membro delle Comunità europee o da un altro Stato terzo nel quale è garantita l’applicazione della Convenzione relativa allo status dei rifugiati e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Gli Stati al di fuori delle Comunità europee che soddisfano le condizioni della prima frase sono determinati da una legge che richiede l’approvazione del Bundesrat. Nei casi previsti dalla prima frase, le misure di cessazione del soggiorno possono essere eseguite indipendentemente dai ricorsi presentati contro di esse.
(3) Mediante una legge che richiede l’approvazione del Bundesrat possono essere individuati Stati nei quali, sulla base della situazione giuridica, dell’applicazione del diritto e delle condizioni politiche generali, è garantito che non vi siano né persecuzioni politiche né pene o trattamenti inumani o degradanti. Si presume che uno straniero proveniente da tale Stato non sia perseguitato, salvo che egli adduca fatti che facciano ritenere che, contrariamente a tale presunzione, egli sia perseguitato per motivi politici.
(4) Nei casi di cui al comma (3) e in altri casi manifestamente infondati o considerati tali, l’esecuzione delle misure di cessazione del soggiorno è sospesa dal giudice solo se sussistono seri dubbi sulla legittimità della misura; l’ambito del controllo giurisdizionale può essere limitato e le deduzioni tardive possono essere ignorate. I dettagli sono stabiliti dalla legge.
(5) I commi da (1) a (4) non precludono i trattati internazionali tra gli Stati membri delle Comunità europee o tra questi e Stati terzi che, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo — la cui applicazione deve essere garantita negli Stati contraenti — stabiliscono norme sulla competenza per l’esame delle domande di asilo, compreso il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo.