Articolo 5 – Libertà di espressione
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Constitutional law

Articolo 5 – Libertà di espressione

Updated on 5 lug 2026

Article languageItaliano
(1) Ognuno ha il diritto di esprimere e diffondere liberamente la propria opinione con la parola, lo scritto e l’immagine, nonché di informarsi senza impedimenti da fonti generalmente accessibili. La libertà di stampa e la libertà di informazione tramite radio e cinema sono garantite. Non esiste censura.
(2) Questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle leggi generali, nelle norme legali per la protezione dei giovani e nel diritto all’onore personale.
(3) L’arte e la scienza, la ricerca e l’insegnamento sono liberi. La libertà di insegnamento non esonera dall’obbligo di fedeltà alla Costituzione.
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